AUTORE:
ottavio aratro
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente scritto ha l'intento di analizzare, attraverso l'esame dei diversi interventi normativi, la preoccupazione del legislatore, recettore delle direttive europee, di introdurre norme che regolamentino la qualificazione delle stazioni appaltanti, che operano con la loro attività contrattuale pubblica nell'ambito della scelta del contraente, il tutto in considerazione della necessità che ogni attività della pubblica amministrazione rimanga finalizzata alla cura degli interessi della collettività. Assume, allora, rilevanza il nuovo “codice dei contratti pubblici” entrato in vigore il 19 Aprile 2016 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, decreto emanato per recepire le direttive del 2014 dell'Unione Europea nn. 23, 24 e 25. Tale codice, infatti, dall'articolo 37 all'articolo 43 detta norme di fondamentale importanza in materia di stazioni appaltanti, introducendo statuizioni di razionalizzazione e qualificazione delle medesime. Molte sono le perplessità suscitate dal nuovo Codice, prima fra tutte il difficile e incerto tentativo di riuscire a conciliare le esigenze di semplificazione e flessibilità richieste o, più precisamente, imposte dal legislatore comunitario e anche dallo stesso mercato con l’introduzione di una disciplina normativa più incisiva di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, disciplina, tra l'altro, in contrasto e, in un certo senso, non rispettosa del divieto di “gold plating” introdotto dall'art. 1 della legge n. 11 del 28 gennaio 2016, divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire. Altrettanto delicata è la scelta di sostituire il collaudato meccanismo regolamentare di attuazione con linee guida e altri provvedimenti ( circa 50 ) di soft law, la cui efficacia vincolante e la cui tenuta giurisdizionale costituisce ancora un profilo tutto da valutare, anche se la ragione del ricorso a norme prive di efficacia vincolante diretta risiede nell'esigenza di creare una disciplina flessibile, in grado di essere plasmata e adattata alla rapida evoluzione che caratterizza certi settori, come quello dei contratti pubblici. Molte sono le novità introdotte, tra esse assume importanza il ruolo centrale assegnato all’ANAC che, attraverso le sue linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante, dovrà perseguire l’ ambizione codicistica consona all’adozioni di atti di soft law, sui quali, avrà il compito di vigilare dovendo anche occuparsi della qualificazione delle stazioni appaltanti. E' evidente l'intenzione del legislatore delegante di prevedere uno strumento più flessibile del regolamento, in relazione al procedimento di adozione, ma dotato di uguale efficacia vincolante, fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. Non di meno conto, oltre all’aggregazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, è l'introduzione, in nome dell’efficienza e della semplificazione, di determinati obblighi per le stazioni appaltanti contenute in disposizioni riguardanti la trasparenza, intesa come rimedio alla corruzione, la digitalizzazione dei processi, la tutela delle micro-piccole-medie imprese, che costituiscono, quale risorse da tutelare e valorizzare, la parte più importante del tessuto italiano ed europeo. Lo strumento chiave, che ha rivoluzionato e razionalizzato l’intero sistema, è rappresentato proprio dalla qualificazione delle stazioni appaltanti. L’idea di fondo sulla quale si basa siffatta normativa è che l’inefficienza si annovera in maniera particolare nelle piccole stazioni appaltanti dislocate sul territorio e, tra l'altro, non adeguate a livello di strutture e non competenti in termini professionali. Per quanto circostanziato, la qualificazione delle stazioni appaltanti costituisce una delle più importanti innovazioni del d.lgs. n. 50/2016, dato che il possesso della qualificazione condiziona gli adempimenti successivi delle stazioni appaltanti pubbliche. La qualificazione è, dunque, volta ad introdurre una graduazione a livello di professionalità, eliminando le stazioni appaltanti inadeguate. Si tratta, in realtà, di un rivoluzionario strumento diretto a qualificare le stazioni appaltanti, modellato su quello degli operatori economici. Per effetto dell'istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza nonché per l'inserimento nel predetto elenco le stazioni appaltanti dovranno dimostrare di avere determinati requisiti di qualità, efficienza e professionalizzazione. Il sistema di qualificazione, in stretto collegamento con la tipologia e la complessità del contratto e con le fasce di importo, terrà conto di prestabiliti requisiti di base e altrettanti determinati requisiti premianti.