Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 21 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 21 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23 , comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

  1. a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  2. b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
  3. c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  4. d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
  5. e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
  6. f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 21 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. P. chiede
lunedģ 11/07/2022 - Lazio
“Sono proprietario di un terreno di circa 900 mq (pertinenza della mia 1a casa) dove è presente una scala per poter accedere al mare sottostante. Il bene acquistato nel 2009 è sempre stato oggetto di minacce e articoli sul giornale in cui il Comune, specialmente nella stagione estiva, su pressione dei bagnanti, parlava di esproprio nonostante la mia continua disponibilità a voler trovare una soluzione (abbiamo cambiato almeno 3/4 sindaci e 2/3 commissari per lo scioglimento anticipato e con tutti è stato argomento da affrontare, ma non si faceva in tempo).
Ci tengo a precisare che lungo il tratto di mare sono stati individuati circa 21 passaggi per poter accedere al mare, dove addirittura alcuni sembrano siano pubblici, negli anni chiusi arbitrariamente (un comitato di quartiere sembra abbia le prove con visure di atti notarili) ma nessuno si è mai preoccupato di approfondire la possibilità di riaprirli.. è importante sapere che il mio terreno è di pura "Falesia" ed è stato indicato dall'Autorità di Bacino ad alto rischio frana e pertanto necessita di ingente spesa per messa in sicurezza mentre gli altri sono gran parte pronti all'uso, basterebbe riaprire 2 cancelli.
In queste ore ho avuto conferma (approvata nell'ultima riunione di Giunta prima della caduta dell'ultimo sindaco) che è volontà dell'amministrazione (commissariata) procedere con il mio esproprio.
Mi domando :
1. Come e' possibile che si scelga di spendere denaro pubblico (almeno 500.000 euro) per mettere in sicurezza il costone di circa 1000 mq che sta franando mentre gli altri accessi sono pronti con scale già disponibili e a costo zero ?
2. Perché risarcire un eventuale esproprio di circa 900 mq con una prima casa adiacente (quindi una perdita di valore importante anche per la casa oltre che il valore stesso del terreno) quando gli altri accessi di 50/100 mq presentano un costo nettamente inferiore e perdi piu' pronto all'uso ?
3. Ritengo esistano elementi per poter sottoporre un esposto alla Corte dei Conti per come viene amministrato il denaro pubblico..
4. Il tutto considerando la mia disponibilità a voler cedere una lingua di terreno gratuito affinché loro possano realizzare una scala ex novo per il loro intento.. nonostante non lo ritengo giusto, da cittadino, viste le succitate soluzioni nettamente più economiche.. perché anche costruire una scala ex novo con uno sbalzo di almeno 15 metri è molto costosa.
Scusatemi se mi sono dilungato ma non vivo più, non dormo più e la mia vita lavorativa la sto enormemente trascurando.. sto prendendo dei calmanti, mi sento violentato della mia libertà !!!
Come posso impugnare tale azione che l'amministrazione vuole portare avanti ?
Grazie per tutto quello che riuscirete a fare.
Un cordiale saluto”
Consulenza legale i 28/07/2022
Per quanto riguarda la deliberazione di Giunta comunale trasmessa a corredo del quesito, si nota che non tratta dell’allegato dell’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche.
Si sottolinea che tale atto, attesa la sua natura di atto di mera programmazione che funge da strumento di pianificazione della spesa, nonché delle necessità della comunità sotto il profilo della realizzazione degli interventi pubblici e, conseguentemente, delle relative priorità, è sottratto, ai sensi dell'art. 13 della legge sul proc. amministrativo quale atto generale ed astratto, all'obbligo di motivazione specifica sancito dall'art. 3 della legge sul proc. amministrativo per i provvedimenti amministrativi a contenuto puntuale e concreto (T.A.R. Catania, sez. I, 16 giugno 2016, n. 1625).

Le scelte dell’Amministrazione in merito a quali opere eseguire e con quale priorità sono ampiamente discrezionali (la P.A., infatti, può liberamente determinare quale sia il preminente interesse pubblico), con la conseguenza che si riduce di molto lo spazio lasciato ai privati per la contestazione di tali scelte.
In ogni caso, vale la pena chiarire che il fatto che un’opera sia inserita all’interno del programma non comporta necessariamente che poi questa venga realizzata in concreto.
Inoltre, tale atto ha carattere cogente nei soli confronti dell'ente che lo redige, il quale è tenuto a seguire, nella realizzazione delle opere pubbliche, l'ordine di priorità ivi prefissato, mentre non è idoneo a precludere ai privati l'utilizzo, anche a fini edificatori, di aree interessate dalla futura esecuzione delle opere programmate (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 651).

Da tutto quanto sopra derivano due conseguenze fondamentali: la prima è che, finché non si darà formalmente inizio alla realizzazione dell’opera e al procedimento espropriativo è possibile utilizzare liberamente l’immobile di proprietà; la seconda è che in questa fase è prematuro allarmarsi, dato che comunque l’eventuale esecuzione concreta dell’opera avviene soltanto dopo la conclusione di lunghe e complicate fasi procedimentali nell’ambito delle quali il privato ha facoltà partecipative e di contestazione più ampie.
Ad oggi, dunque, la condotta più prudente è quella di monitorare in modo attento le future iniziative del Comune, al fine di essere immediatamente informati in merito all’effettiva esecuzione dell’opera.

Inoltre, si rileva che gli atti del futuro eventuale procedimento espropriativo verranno necessariamente notificati al proprietario e che, se ciò dovesse avvenire, è opportuno rivolgersi immediatamente ad un legale, in modo da poter tempestivamente formulare le proprie contestazioni davanti al Giudice Amministrativo nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni.
In proposito, si nota che le azioni suddette non sono precluse dal fatto di non aver impugnato l’approvazione del programma triennale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, è ammissibile il ricorso ove non sia stato impugnato, quale atto presupposto, il programma triennale delle opere pubbliche, in quanto questo non è uno strumento di pianificazione urbanistica ma uno strumento di pianificazione della spesa nonché delle necessità della comunità sotto il profilo della realizzazione degli interventi pubblici e, conseguentemente, delle relative priorità. Pertanto non si tratta di un atto lesivo nei riguardi dei singoli proprietari di immobili interessati da eventuali successive procedure espropriative, avendo carattere cogente unicamente nei confronti del comune che è tenuto a seguire l'ordine di priorità nella realizzazione delle opere pubbliche previsto nello strumento in questione (T.A.R. Catania, sez. I, 16 gennaio 2007, n. 76).
È possibile, inoltre, far valere le proprie ragioni anche sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, ricordando che in questo caso il termine per opporsi davanti al Giudice ordinario è di trenta giorni dalla stima definitiva o di dieci anni dall’emanazione del decreto di esproprio (qualora non sia stata quantificata l’indennità definitiva).
Vi sono ancora, dunque, le possibilità di far valere le proprie ragioni su più fronti.

Infine, quanto alla questione della responsabilità per danno erariale, si nota che in astratto è ammessa la facoltà di presentare un esposto alla corte dei conti, ma in questo momento pare prematuro, dato che ancora non vi è stato alcun effettivo esborso di denaro pubblico.