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Articolo 87 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto del piano di concordato

Dispositivo dell'art. 87 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

  1. a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
  2. b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
  3. c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
  4. d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  5. e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  6. f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
  7. g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
  8. h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
  9. i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
  10. l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
  11. m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
  12. n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
  13. o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
  14. p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 87 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua specificamente i contenuti del piano di concordato preventivo. Il piano è documento che va concettualmente distinto dalla domanda di concordato (il ricorso per l'apertura della procedura) e dalla proposta concordataria (ove il debitore indica il trattamento proposto in favore dei creditori). Nel piano, di contro, il debitore deve usualmente individuare specificamente le modalità di ristrutturazione del debito e, nel caso della continuità aziendale, gli interventi di riorganizzazione da apportare al fine di riportare in equilibrio l'impresa, nonché i costi ed i ricavi attesi dalla continuità aziendale. Il piano, in altri termini, racchiude l'insieme degli strumenti mediante i quali il debitore si propone di adempiere alla proposta formulata ai propri creditori.

Il piano va di norma depositato unitamente alla domanda ed alla proposta (salvo il caso del c.d. concordato in bianco). Unitamente al piano, alla proposta ed alla domanda, il debitore deve inoltre depositare la relazione mediante la quale un professionista indipendente (c.d. attestatore) abbia attestato:
  1. la veridicità dei dati aziendali
  2. l'ammissibilità giuridica del piano, intesa come possibilità giuridica del piano e come non contrarietà a norme imperative (anche se non previsto espressamente, si ritiene che l'attestatore debba perlomeno verificare che il piano non sia manifestamente inammissibile)
  3. la fattibilità del piano, intesa come sua concreta e ragionevole attuabilità sotto il profilo economico-finanziario
  4. idoneità del piano a garantire il superamento della crisi e la sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa
  5. idoneità del piano ad assicurare ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che essi riceverebbero nella liquidazione giudiziale (si tratta della novità forse più rilevante anche sul piano sistematico, dal momento che in precedenza il professionista era chiamato ad attestare il miglior soddisfacimento dei creditori).



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