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Articolo 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Presupposti della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Spiegazione dell'art. 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma apre la Sezione I del Capo I del Codice della crisi, dedicato alla liquidazione giudiziale, cioè alla procedura concorsuale destinata a sostituire, con alcune differenze, il precedente fallimento.

Dal punto di vista del profilo soggettivo, la qualità di imprenditore commerciale, identificata in base all'art. 1 del Codice, è necessaria per l'avvio della procedura concorsuale in questione; quindi è legittimato chi esercita un'attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.
Resta esclusa dalla liquidazione giudiziale (potendo invece accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato) l'impresa minore definita dall'art. 2 comma 1, lett. d), e l'impresa agricola.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza definito, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 2, lett. b).


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