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Articolo 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Condizioni soggettive ostative

Dispositivo dell'art. 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 69 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta a risolvere alcuni dubbi che, nel vigore della precedente legge, si erano posti con riferimento al requisito della meritevolezza del debitore, affidato al sindacato del Tribunale in sede di omologazione.
La disposizione ora chiarisce che l'accesso al piano debba essere negato esclusivamente al consumatore che:
  1. abbia già profittato degli effetti esdebitatori connessi ad una procedura da sovraindebitamento, nei due anni precedenti, oppure che ne abbia profittato per due volte nel corso della propria vita
  2. ha determinato colpevolmente o intenzionalmente la propria situazione di sovraindebitamento, purché si tratti di colpa grave;
Infine, viene data rilevanza anche alla eventuale condotta negligente prestata dagli istituti finanziari e la sua efficienza causale nella determinazione del sovraindebitamento: qualora si accerti, pertanto, che i creditori finanziari abbiano per negligenzacontribuito a far sorgere o ad aggravare lo stato di sovraindebitamento (per esempio, concedendo finanziamenti in assenza di una ponderata valutazione del merito creditizio), la norma dispone che questi ultimi non possano opporsi all'omologazione del piano.

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