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Articolo 48 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Procedimento di omologazione

Dispositivo dell'art. 48 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109 oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso(2).

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con decreto, fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi(2).

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. Tale disposizione era stata in precedenza modificata dall'art. 7, comma 7, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 12, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 48, comma 1; (con l'art. 12, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 48, comma 4.

Spiegazione dell'art. 48 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di disciplinare la fase dell'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il provvedimento di omologazione sancisce l'efficacia vincolante della proposta concordataria approvata dai creditori o degli accordi di ristrutturazione.

Nel caso del concordato, concluse le operazioni di voto e raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109 CCI, il Tribunale deve provvedere alla fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. Del relativo decreto di fissazione dell'udienza deve essere data pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese e lo stesso deve essere notificato, da parte del debitore, al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti. Entro 10 giorni dall'udienza i creditori dissenzienti possono svolgere opposizione. Il commissario giudiziale è tenuto invece a depositare il proprio parere motivato entro 5 giorni, mentre il debitore può sottomettere le proprie memorie difensive entro 2 giorni.
In esito all'udienza di comparizione, assunti i mezzi istruttori necessari e verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, il Tribunale provvede all'omologazione tramite sentenza. Bisogna ricordare peraltro che, ai sensi dell'art. 112, co. 4 CCI il Tribunale può omologare il concordato in continuità anche se non vi è l'approvazione di tutte le classi, alle condizioni indicate nella medesima disposizione.
La sentenza deve essere pubblicata mediante annotazione dell'estratto nel registro delle imprese e notificata al debitore, al pubblico ministero e ai creditori che hanno presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Qualora difettino le condizioni per l'omologazione, il Tribunale dichiara contestualmente l'apertura della liquidazione giudiziale, qualora sia stata presentata la relativa istanza da parte dei creditori e ne sussistano i presupposti.

Negli accordi di ristrutturazione, invece, l'opposizione dei creditori deve pervenire entro 30 giorni dalla iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese. Il Tribunale, poi, analogamente a quanto prescritto per il concordato preventivo, deve fissare con decreto l'udienza per la comparizione delle parti; decreto che deve essere specificamente comunicato dal debitore al commissario giudiziale ed ai creditori/terzi che hanno svolto opposizione.



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