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Articolo 33 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Cessazione dell'attivitą

Dispositivo dell'art. 33 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo(1).

1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1(1).

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 33, comma 1; (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 33.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto che la cessazione dell'attività coincidesse con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, ossia con la cancellazione dal registro delle imprese, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile.

Spiegazione dell'art. 33 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla stessa o entro l'anno successivo; con una regola quindi unica per l'imprenditore individuale e collettivo,

Il comma 2° dispone che la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, per gli imprenditori non iscritti, da quando i terzi hanno conoscenza della stessa cessazione.

Anche alle imprese non iscritte è concessa la facoltà di dimostrare, attraverso la prova della diretta conoscenza in capo ai terzi creditori, la cessazione ultrannuale dell'attività, sottraendosi così all'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.

Viene, inoltre, previsto l'obbligo per l'imprenditore di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno decorrente dalla cancellazione, all'evidente fine di semplificare la notifica degli atti giudiziali (quali, appunto, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale) e stragiudiziali da parte di terzi.

Vi è una distinzione che la norma opera tra impresa individuale e collettiva: il comma 3° prevede infatti la possibilità, per il creditore e per il Pubblico Ministero, di provare che la cancellazione dell'impresa individuale o la cancellazione d'ufficio dell'impresa collettiva non corrisponde alla cessazione dell'attività di impresa; di conseguenza, il termine dell'anno non decorre dalla cancellazione, ma dall'effettiva cessazione.

L'ultimo comma dispone l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

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G. S. chiede
sabato 02/03/2024
“Buongiorno,

dubbio sulla decorrenza del termine annuale in caso di imprenditore individuale previsto dall'art.33 C.C.I.I.
Supponiamo che l'imprenditore individuale cancelli dal registro delle imprese la sua impresa in data 15/01/2024 e che a questa corrisponda anche l'effettiva cessazione dell'attività d'impresa non essendo più poste in essere operazioni rilevanti ai fini IVA e in generale adempimenti fiscali di qualsiasi voglia natura. Lo stato d'insolvenza si presenti in data 20/09/2024 quindi successivamente alla perdita della qualità d'imprenditore. Entro quale data l'imprenditore può essere effettivamente dichiarato fallito?

Grazie mille per il supporto,

resto a disposizione,

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/03/2024
Il primo comma dell’art. 33 del Codice crisi d'impresa stabilisce, dettando una regola unica per l'imprenditore individuale e per quello collettivo, che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Il secondo comma precisa, poi, che la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese e, per gli imprenditori non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa.

In relazione all’impresa individuale, il terzo comma permette al creditore ed al Pubblico Ministero di provare che la cancellazione dell'impresa individuale non corrisponde all'effettiva cessazione dell'attività di impresa, con la conseguenza che il termine annuale non decorre dalla cancellazione, ma dalla effettiva cessazione.
Al contrario, l’imprenditore individuale non ha la possibilità di dimostrare che la cessazione dell’attività risalga ad un momento anteriore alla cancellazione (Cass. I, n. 6374/2019).

Per quanto concerne l'individuazione degli elementi identificativi della cessazione dell'attività di impresa, in giurisprudenza si è registrata nel tempo un'estrema varietà di posizioni: secondo un primo orientamento, deve ritenersi sufficiente il mancato compimento, nel periodo interessato, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa (Cass. Civ., Sez. I, n. 10319/2018).
Altra giurisprudenza ritiene, al contrario, che la cessazione dell'attività debba tradursi nel completo ed assoluto ritiro dell'imprenditore, che non può dirsi realizzato allorquando risultino attuate operazioni di carattere economico anche indiretto, come quelle finalizzate alla mera disgregazione del patrimonio aziendale (Cass. Civ., Sez. I, n. 25217/2013).

Venendo al caso in esame, in termini generali se la cancellazione risale al 15.01.2024 e l’insolvenza si manifesterà in data 20.09.2024 (pertanto entro l’anno successivo alla cancellazione), la liquidazione giudiziale potrà essere aperta entro il 15.01.2025 (cioè entro un anno dalla cancellazione).
Il pagamento di un’obbligazione contratta nell’esercizio dell’attività d’impresa, tuttavia, può essere considerata un’operazione corrispondente a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa, sufficiente a far ritenere ancora non cessata l’attività secondo il primo orientamento giurisprudenziale citato.
Di certo detta condotta non realizza il completo ed assoluto ritiro dell'imprenditore, che il secondo orientamento giurisprudenziale pretende ai fini di considerare definitivamente cessata l’attività d’impresa.

Ciò lascerebbe al creditore ed al Pubblico Ministero la possibilità di dimostrare che l’effettiva cessazione dell’attività coincida con un momento successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese, cioè la data del compimento dell’operazione (20.09.2024); con la conseguenza che proprio da quel momento decorrerebbe il termine annuale per l’apertura della liquidazione giudiziale.