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Articolo 24 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Conservazione degli effetti

Dispositivo dell'art. 24 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64 bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies omologato(2).

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, purché non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022 , n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 5, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

La norma intende garantire che, in certi casi, gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi conservino i loro effetti anche a seguito della conclusione delle trattative, al fine di favorire il ricorso alla composizione negoziata.

Spiegazione dell'art. 24 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Gli atti autorizzati dal tribunale, con cui l'imprenditore concede finanziamenti prededucibili o trasferisce l'azienda con il beneficio dell'esenzione dalla responsabilità solidale del cessionario, conservano i loro effetti anche in caso di esito negativo delle trattative e di successivo intervento di una delle procedure seguenti:
  • accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
  • concordato preventivo omologato;
  • liquidazione giudiziale;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria;
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
La conservazione degli effetti riguarda quindi il beneficio della collocazione in prededuzione nel passivo della successiva procedura concorsuale dei crediti per finanziamenti autorizzati; e quello della deroga alla responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 2560, comma 2, c.c. in caso di cessioni di aziende o di rami d'azienda.

Il comma 2 dispone, inoltre, sempre nell'ottica di incentivare il ricorso alla composizione negoziata, che non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare (artt. 165 e 166) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, se coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento.
Il comma 3 dispone, invece, che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono «in ogni caso» soggetti alle azioni revocatorie se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese (art. 21, co. 4), o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione.

Mentre il comma 2 impone una valutazione della coerenza dell'atto ai fini della revocatoria, caso per caso, tale valutazione non è richiesta in relazione agli atti contemplati dal comma 3, che risultano sempre revocabili in presenza del dissenso dell'esperto o della mancata autorizzazione del tribunale.

Il comma 4 chiarisce che, nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, posto che egli mantiene la gestione dell'impresa durante l'intero svolgimento della procedura di composizione negoziata.
L'imprenditore, qualora ricorra uno stato di crisi, deve improntare la gestione dell'impresa nell'ottica di salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività imprenditoriale, e di mantenere l'equilibrio economico-finanziario.

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