In particolare, delle innovazioni gravose o voluttuarie rispetto alla possibilità oppure no di utilizzazione separata
Il legislatore si è preoccupato del caso in cui l’ innovazione, pur rispondendo ai requisiti di cui all'articolo precedente, comporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario in rapporto alle particolari condizioni o all'importanza dell'edificio. Si pensi all'impianto di un ascensore in un piccolo modesto edificio o all'impianto di un termosifone in un paese a prevalente clima caldo.
In tali casi bisogna
distinguere a seconda che l'innovazione consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili oppure no di utilizzazione separata. Nel primo caso, come per es. per l'impianto di termosifone ad installazione centrale, l'innovazione può attuarsi, ma i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo sia alla spesa di realizzazione dell'innovazione sia, a maggior ragione, a quella di manutenzione. Nel secondo caso, come per es. per la decorazione di un ingresso, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata ed accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel momento dell'attuazione dell’ innovazione è la
maggioranza dei condomini che l'ha deliberata a sopportarne la spesa in entrambi i casi, ma le due ipotesi differiscono sostanzialmente in quanto nella prima il vantaggio non si estende a coloro i quali non hanno partecipato nella spesa; nella seconda, invece, il vantaggio è necessariamente comune anche ai non partecipanti nella spesa, per l’ inderogabilità di tale godimento comune.
Questa differenza rende nella seconda ipotesi comune l'acquisizione della innovazione e del godimento in modo definitivo fin
ab initio. Nella prima, invece, secondo l'ultimo capov. dell'art. 1121, i condomini e i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi della innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Il non aver partecipato all'impianto
ab initio non impedisce, cioè, di poterne usufruire, contribuendo per la quota, che avrebbe fatto carico al momento dell'impianto, alle spese di esecuzione contribuendo nella stessa proporzione alla manutenzione dell'opera.
Fin qui la norma è molto chiara, ma,
medio tempore, l'impianto suscettibile di utilizzazione separata
è di proprietà comune oppure no? Non c' è dubbio che il problema non si pone neppure per quello ad utilizzazione non separata, mancando lo stesso periodo intermedio, ma per il primo il dubbio sorge in quanto, come si è detto a proposito dell'articolo precedente, l’ innovazione può attuarsi non solo sulla cosa già comune, ma anche creando una cosa autonoma nella parte comune. In quest'ultimo caso è perfettamente concepibile una proprietà separata dei condomini che hanno deliberato la innovazione e concorso alla spesa, sia pure col diritto degli altri partecipanti di rendersene comproprietari col contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
La
lettera della disposizione resiste a tale interpretazione: l’art. 1121 riferisce, infatti, il termine «
condomini » all’ innovazione in genere e la distinzione fra essi viene fatta soltanto sulla base di coloro che intendono trarne vantaggio subito o che in seguito intendono partecipare ai vantaggi dell'innovazione.
Tuttavia la stranezza di un diritto di comproprietà su cosa alla creazione della quale non si è partecipato, cioè su cosa della quale non si ha il godimento nè la disponibilità, ed alla manutenzione della quale non si concorre, è tale che non sembra possa ammettersi un diritto di comproprietà iniziale anche in questi casi. La deliberazione della maggioranza è il titolo della proprietà comune soltanto ad alcuni dei partecipanti, si sensi dell’
art. 1117 del c.c..
La comproprietà può essere acquistata in seguito ed
in qualunque tempo: non solo, quindi, mentre l'innovazione è in corso di attuazione, ma anche ad innovazione compiuta.
Acquistata la comproprietà, partecipando alle spese di esecuzione, si può però non contribuire alle
spese per il godimento, rinunciando a questo per la sua natura divisibile.