La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.](1) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.](2).
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.](1) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.](2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.Cass. civ. n. 26104/2018
L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.Cass. civ. n. 12309/2004
In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato).Cass. civ. n. 584/1996
In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.Cass. civ. n. 9661/1993
Nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso Collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli artt. 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att. Detto potere non interferisce col potere di impugnazione della parte in quanto, a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice si sottrae al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione, per cui essa può essere dichiarata nulla con autonoma azione a formare oggetto di rinnovazione ufficiosa, purché questa intervenga prima della pronuncia del giudice di appello.Cass. civ. n. 3078/1978
Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l'iscrizione, ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.