Il
tribunale deve innanzitutto verificare la regolarità degli atti del procedimento e accertarsi che il deposito del prezzo sia avvenuto nella misura indicata nella dichiarazione di liberazione e secondo le modalità disposte nel
decreto giudiziale.
Altra verifica essenziale è quella relativa alla regolarità del
contraddittorio; a tal fine occorre che l'istanza di liberazione sia stata notificata a tutti i
creditori iscritti, nonché a tutti i precedenti proprietari che abbiano concesso l’
ipoteca.
Qualora dovesse essere accertata la nullità o l'
irregolarità della
notificazione, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica e da questo momento decorre un nuovo termine di quaranta giorni per consentire a coloro che non hanno ricevuto la precedente notifica di proporre l'istanza di vendita.
La spontanea
comparizione del creditore iscritto sana l'eventuale mancanza o nullità della notificazione.
Dopo che sia stata accertata la regolarità formale e sostanziale del procedimento, il giudice dispone con
ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla
trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione
596 e ss. c.p.c. (non rientrano in tale distribuzione i creditori dell'acquirente).
L'ordinanza in esame viene espressamente qualificata come definitiva dall'
art. 2884 del c.c., il che induce ad escluderne la sua impugnabilità.
Parte della dottrina, tuttavia, pur escludendo il
reclamo alla Corte d'Appello, ritiene ammissibile la revoca e la modifica dell'ordinanza fin quando non sia stata effettuata la cancellazione delle ipoteche ovvero finchè il prezzo non sia stato distribuito.
Secondo un’ulteriore tesi, considerata la natura camerale dell'ordinanza nonché la sua modificabilità o revocabilità sino all'esito delle cancellazioni, si ritiene che sia esperibile il reclamo ex
art. 739 del c.p.c. nel caso in cui si debba contestare il provvedimento sulla domanda di liberazione.
Qualora taluno dei creditori iscritti sia stato illegittimamente pretermesso per mancata notificazione dell'istanza di liberazione, non avendo così potuto partecipare alla distribuzione del ricavato, si ritiene che costui possa agire in risarcimento contro i creditori a lui posteriori che siano stati al contrario collocati nello stato di graduazione formato per la distribuzione del prezzo depositato.