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Articolo 2888 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rifiuto di cancellazione

Dispositivo dell'art. 2888 Codice Civile

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria [737 c.p.c.](1)(2).

Note

(1) In tale ipotesi il richiedente può sicuramente citare il Conservatore in un giudizio ordinario, ma può altresì scegliere di adottare una diversa prospettiva: si tratta di un procedimento che richiede l'intervento di un terzo estraneo ed imparziale rispetto alle parti in causa, per gestire determinati negozi o affari. In questo caso il suddetto terzo è identificato nel giudice, il quale, collaborando con le parti, costituisce un certo rapporto giuridico, nelle ipotesi in cui il legislatore non consente che le parti concludano la questione in autonomia. Il procedimento alternativo di volontaria giurisdizione segue comunque le apposite disposizioni dettate dal Codice di procedura civile.
(2) Tuttavia, deve essere adeguatamente sottolineato che il rifiuto di proseguire con la cancellazione da parte del Conservatore può anche essere giustificato, in primis, da eventuali vizi di forma del titolo dell'ipoteca, ma anche da mancato adempimento della condizione, o da ulteriori vizi delle formalità.

Ratio Legis

La norma in commento detta la soluzione nel caso di un rifiuto ingiustificato alla richiesta di cancellazione da parte del Conservatore: si prevede infatti un procedimento di volontaria giurisdizione, più spedito rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, disciplinato ex art. 113 disp. att. ed avente ad oggetto l'obbligo del Conservatore di cancellare l'iscrizione.

Spiegazione dell'art. 2888 Codice Civile

Rimedio contro il rifiuto del conservatore alla cancellazione

Abbiamo già detto, nel commento all'art. 2885, che contro il rifiuto della cancellazione della ipoteca opposto dal conservatore il richiedente può reclamare al tribunale. Questo provvede in camera di consiglio ; sentito il conservatore, il pubblico ministero e le persone che si presumono interessate. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla Corte d'appello e contro il provvedimento di questa è am­messo reclamo alla Corte di cassazione.

Il reclamo spetta non solo alla parte richiedente, ma anche al con­servatore, potendo egli avere interesse a gravarsi contro il provvedi­mento che, ordinando la cancellazione, dichiari illegittimo il suo rifiuto, il che potrebbe dar luogo alla sua responsabilità pei danni, oltre che alla condanna alle spese.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 2888 Codice Civile

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Amilcare chiede
mercoledģ 26/03/2014
“Feci un mutuo ipotecario, con 92 cambiali ipotecarie di L.2.613.180 = con scadenze dal: 26.07.1992 al 26.06.2000. In data 27.11.1996, MODIFICAI IL, mutuo: Il tasso, la durata, la scadenza e le modalità di pagamento. LA BANCA MI RESTITUI' le cambiali inutilizzate. Il mutuo è stato estinto in data 22. 02. 2008. In seguito alla mia richiesta del 2. 9. 2009 per la QUIETANZA di ESTINZIONE MUTUO la banca UNICREDIT subito mi soddisfò. Segnalandomi che conformemente a quanto previsto dal decreto legge n. 7/2007 convertito nella legge 40/2007 avrebbero provveduto ad effettuare la comunicazione necessaria all'agenzia del territorio competente. Domando: dal momento che dopo tanti anni, le cambiali le ho perse, la quietanza di estinzione mutuo, è nelle mie mani; è sufficiente il tempo passato, per la cancellazione?”
Consulenza legale i 02/04/2014
L’estinzione del debito, ai sensi dell’art. 2878, n. 3, c.c., comporta anche l’estinzione della garanzia ipotecaria. La cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo è divenuta, per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo, in virtù del c.d. "decreto Bersani", convertito in legge 40/2007.
Fino al 2007, si ricorda, era necessario un atto notarile di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, con oneri aggiuntivi a carico del debitore.

Il successivo d.lgs. 141/10, ha inserito la norma sulla cancellazione ipotecaria semplificata nell'articolo 40-bis del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), di fatto limitando tale agevolazione ai casi di ipoteche iscritte a garanzia di mutui "fondiari", ossia ai finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare di primo grado, concessi da un istituto di credito espressamente autorizzato in favore di un soggetto, allo scopo di consentire la costruzione o la ristrutturazione di un fabbricato.
Il D.L. 13 maggio 2011, art. 8, ha sostituito il comma 6 dell’art. 40-bis del T.U.B. che ora ricomprende nuovamente anche i mutui non fondiari ("Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti").

Nel caso di specie, il mutuo risulta estinto in data 22.2.2008.
In base alla legislazione richiamata, quindi, la Banca era tenuta ad inviare spontaneamente, entro 30 giorni dall'estinzione, notifica del fatto all'Agenzia del Territorio, che avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dell'ipoteca.
Se la Banca avesse omesso tale adempimento, e l'ipoteca risultasse quindi ancora iscritta, sarà necessario sollecitare l'istituto di credito affinché provveda nel più breve tempo possibile alla cancellazione, senza alcun onere per il cliente.
Si precisa che la normativa non prevede sanzioni per il mancato rispetto del termine di 30 giorni da parte della Banca, quindi accade spesso che i tempi si allunghino. Se, però, sono già trascorsi anni dall'estinzione del mutuo ed è possibile dimostrare l'esistenza di un danno connesso al ritardo nella cancellazione dell'ipoteca, è possibile ipotizzare una richiesta di risarcimento del danno alla Banca.
Si veda ad esempio la decisione n. 761 del 08 febbraio 2013 dell'A.B.F. (Arbitro Bancario Finanziario), con cui si è stabilito in via incidentale che se la condotta omissiva della Banca sia tale da arrecare un pregiudizio, questo andrà risarcito (nel caso di specie, il risarcimento non è stato concesso in quanto il cliente non è stato in grado di provare il danno secondo la disciplina prevista dal codice civile).

Il danno potrebbe essere quello di una trattativa di vendita sfumata a causa del perdurare della iscrizione ipotecaria, la quale - seppur immotivatamente - ha allontanato il potenziale acquirente dall'operazione di acquisto, perché convinto di comprarsi un problema. Chiaramente sarà necessario fornire prova di tale circostanza.