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Articolo 2844 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Azioni e notificazioni

Dispositivo dell'art. 2844 Codice Civile

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente [21 c.p.c.], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [138, 163 c.p.c.] o all'ultimo domicilio da essi eletto [2839 n. 2](1)

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni [2890; 489, 569 c.p.c.].

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione [2884], il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [163 c.p.c].

Note

(1) La disposizione è strettamente collegata alla norma dell'articolo 2839 n. 2, la quale indica la necessità dell'elezione, da parte del creditore, di un domicilio nella circoscrizione del tribunale ove ha sede l'ufficio dei registri immobiliare competente. Tale elezione deve essere esercitata mediante un atto scritto e in relazione al compimento di determinati affari da parte del soggetto interessato.

Ratio Legis

L'intento della norma è il medesimo della disposizione dell'articolo 2839, ossia la necessità di effettuare l'elezione di domicilio al fine palese di permettere la notificazione dei fatti relativi all'iscrizione dell'ipoteca.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1158 E' mantenuta nell'art. 2842 del c.c., con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 1995 del codice precedente, la facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione; e, senza divario dal codice anteriore (art. 1999), sono nell'art. 2844 del c.c. disciplinate le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo nonchè le notificazioni relative alle iscrizioni medesime. Norme particolari vengono poi stabilite dall'art. 2845 del c.c. per le citazioni e le notificazioni che concernono le iscrizioni prese a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore. Per le citazioni e le notificazioni che si riferiscono a queste ultime, oltre che l'iscrizione nel registro delle imprese, è apparso opportuno — in considerazione della massa normalmente ingente degli obbligazionisti — disporre la pubblicazione per estratto in un giornale quotidiano da designarsi dall'autorità giudiziaria. Conformemente all'art. 2000 del codice del 1865, migliorandone la formulazione, l'art. 2846 del c.c. regola l'onere delle spese d'iscrizione dell'ipoteca.

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