(massima n. 1)
Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 c.c. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore del creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto «vincolo di polizza», il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennitą dall'assicuratore, č tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entitą del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.