(massima n. 1)
In conseguenza della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie; tuttavia l'espletamento di tale mezzo istruttorio non impedisce al terzo d'intervenire nel procedimento — purché anteriormente alla rimessione della causa al collegio — per far valere, in forza della propria autonomia processuale, i suoi diritti verso una (intervento adesivo autonomo) o entrambe le parti (intervento principale), adducendo fatti e circostanze idonei a rimuovere nei propri confronti gli effetti negativi del giuramento.