(massima n. 1)
In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, c.c., sono indicative della volontą del legislatore di impedire, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, ogni possibilitą di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che, ove il convenuto abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito azionato e l'attore abbia al medesimo deferito il giuramento decisorio sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, la prestazione di tale mezzo di prova condiziona la decisione, a nulla valendo, se successiva, l'eventuale asserzione della parte che possa essere valutata come ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione. (Nella specie, dopo che i convenuti avevano prestato il giuramento loro deferito, confermando di avere soddisfatto il creditore, il loro difensore nella comparsa conclusionale aveva rilevato che comunque l'attore non aveva provato il diritto azionato).