Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica (1) la formula (2) proposta dalla parte, questa può revocarlo (3).
Note
(1)
Il giudice istruttore può apportare variazioni alla formula se non la ritiene decisiva così come proposta dal deferente: tale facoltà è espressione di un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
Le variazioni apportate dal giudice possono essere:
- formali, con la funzione di chiarire e rendere più agevole il testo della formula ove questa dia adito ad incertezze: possono essere legittimamente apportate dal giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale, ma il deferente ha sempre il potere di revocare il giuramento (per una parte della dottrina, invece, le modifiche solo formali non consentono la revoca);
- sostanziali, ossia dirette ad introdurre nella formula del giuramento fatti non dedotti dal deferente. Esse sono vietate, poiché comportano un'indebita ingerenza del giudice nell'esercizio del potere dispositivo della parte.
Quindi, qualora il giudice non ritenga decisivi i fatti dedotti nel giuramento, non può modificare la formula, ma dovrà limitarsi a rigettare l'istanza di ammissione proposta dal deferente.
La variazione della formula viene disposta d'ufficio dal g.i. con la medesima ordinanza con cui ammette il giuramento. Se sorgono contestazioni in merito all'istanza di giuramento, queste sono decise ai sensi dell'art. 237 del c.p.c..
Le variazioni apportate dal giudice possono essere:
- formali, con la funzione di chiarire e rendere più agevole il testo della formula ove questa dia adito ad incertezze: possono essere legittimamente apportate dal giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale, ma il deferente ha sempre il potere di revocare il giuramento (per una parte della dottrina, invece, le modifiche solo formali non consentono la revoca);
- sostanziali, ossia dirette ad introdurre nella formula del giuramento fatti non dedotti dal deferente. Esse sono vietate, poiché comportano un'indebita ingerenza del giudice nell'esercizio del potere dispositivo della parte.
Quindi, qualora il giudice non ritenga decisivi i fatti dedotti nel giuramento, non può modificare la formula, ma dovrà limitarsi a rigettare l'istanza di ammissione proposta dal deferente.
La variazione della formula viene disposta d'ufficio dal g.i. con la medesima ordinanza con cui ammette il giuramento. Se sorgono contestazioni in merito all'istanza di giuramento, queste sono decise ai sensi dell'art. 237 del c.p.c..
(2)
Costituisce una variazione della formula ai sensi dell'articolo in commento, comportante la facoltà di revocare il giuramento decisorio, la modifica in giuramento de scientia di un giuramento deferito de veritate, in quanto la scelta tra le due formule è rimessa al deferente.
La parte cui il giuramento sia stato deferito, se la formula è stata modificata dal giudice, può, a sua volta, riferirlo anche se si è già dichiarata pronta a prestarlo: naturalmente, il deferente non deve avere già esercitato il potere di revoca.
La parte cui il giuramento sia stato deferito, se la formula è stata modificata dal giudice, può, a sua volta, riferirlo anche se si è già dichiarata pronta a prestarlo: naturalmente, il deferente non deve avere già esercitato il potere di revoca.
(3)
Il potere di revoca va esercitato dalla parte personalmente o dal suo procuratore munito di mandato speciale.