(massima n. 1)
Quando la condanna per il reato di falso giuramento non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 2738 c.c., può accertare, al limitato fine del risarcimento del danno, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, avvalendosi altresì delle prove eventualmente già raccolte, con le garanzie di legge, nel procedimento penale; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.