(massima n. 1)
La domanda giudiziale, diretta all'accertamento dell'avvenuto acquisto di un autoveicolo in forza di atto non trascritto, č idonea, ove trascritta, a far retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell'eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilitā nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili, ancorché non abbia partecipato al processo, secondo le previsioni degli artt. 2684 e 2690 n. 2 c.c. Tale opponibilitā sussiste, a norma dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pure nei confronti del fallimento del venditore, ove il fallimento stesso sia stato dichiarato dopo quella trascrizione, salva restando ogni questione sulla validitā, efficacia e revocabilitā del contratto.