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Articolo 2686 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sentenze

Dispositivo dell'art. 2686 Codice Civile

Devono essere trascritte, agli effetti dell'articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [2651](1).

Note

(1) Si tratta delle sentenze da cui risultano estinti per prescrizione, acquistati per usucapione (o in qualsiasi altro modo non soggetto a trascrizione) i diritti di proprietà, comunione, usufrutto e uso (v. 2684 nn. 1 e 2).

Ratio Legis

La norma stabilisce la necessità di trascrizione per determinate sentenze aventi ad oggetto specifici diritti (v. 2684), ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1099 E' noto che a differenza dei beni immobili, per quali gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità, per i beni mobili registrati il requisito della forma scritta ad substantiam non è sempre richiesto. Infatti per gli autoveicoli, per le navi minori e i galleggianti (art.249, secondo comma. cod. nav.), per gli alianti libratori (art. 864 cod. nav.) è possibile che la proprietà o altri diritti reali si coetituiscano o si trasferiscano mediante convenzione verbale. In questi casi l'esistenza di una convenzione verbale può essere accertata dalla sentenza, in base alla quale si può quindi operare la trascrizione. Così l'art. 2686 del c.c. stabilisce l'obbligo della trascrizione per le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dall'art. 2684 del c.c. in forza di un titolo non trascritto. La norma dell'art. 2686 non può trovare applicazione per le navi maggiori e per gli aeromobili veri e propri, per cui, essendo richiesta ad substantiam la forma scritta, non è ipotizzabile una sentenza che accerti l'esistenza di una convenzione verbale. Alla norma dell'art. 2686 si coordina quella dell'art. 2690 del c.c., n. 2, che prevede la trascrizione delle domande giudiziali dirette a ottenere l'accertamento della convenzione verbale, con il solito effetto di far retroagire al momento della trascrizione della domanda gli effetti della trascrizione della sentenza.

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