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Articolo 2685 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Altri atti soggetti a trascrizione

Dispositivo dell'art. 2685 Codice Civile

(1)Si devono trascrivere le divisioni [713] e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità [470, 475, 484] e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [2644].

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 207 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

Ratio Legis

La disposizione del presente articolo funge da completamento del precedente 2684, in relazione all'elencazione tassativa degli atti soggetti a trascrizione mobiliare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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