La revoca opera ex nunc, sia cioè determinata da ingratitudine o da sopravvenienza di figli.
Gli
effetti che seguono alla revoca una volta pronunciata vanno considerati: a) rispetto alle
parti; b) rispetto ai
terzi (art.
808).
Nei rapporti tra donante e donatario, vige l’art. 807, e per esso sono da distinguere due casi:
a) che la restituzione dei beni donati sia possibile in natura: in tale ipotesi, non prevista dal vecchio codice del 1865, che nell’art. #1089# disponeva solo la corresponsione dell’aestimatio delle cose alienate, la restituzione dei beni donati va fatta in natura;
b) che tale restituzione non sia più possibile per avere il donatario alienato i beni; allora costui sarà tenuto a rendere conto del loro valore quale risulta accertato al tempo della domanda giudiziale; tanto nell’una, quanto nell’altra ipotesi, deve restituire i frutti pure dal giorno della domanda.
Nulla dispone la legge per il caso in cui alle cose donate siano stati fatti dei miglioramenti o causati deterioramenti o che le cose stesse siano addirittura perite. Queste tre situazioni vanno considerate separatamente.
a) miglioramenti: sembra indubbio che essi debbano essere dovuti al donatario, quindi costui, se restituisce i beni in natura, ha diritto al rimborso dei miglioramenti; se, invece, rende conto della aestimatio, si dovrà da questa dedurre l’importo dei miglioramenti che, in entrambe le ipotesi, saranno valutati sulla somma minore tra lo speso ed il migliorato: come possessore di buona fede il donatario ha diritto anche nel primo caso al ius retentionis;
b) deterioramenti: non è mancato chi ha sostenuto che il donatario non ne risponde in quanto, essendo egli proprietario, è tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trova; sembra, però, che egli sia sempre responsabile, poiché la contraria soluzione contrasta con principi ovvi di ordine giuridico e morale: si darebbe modo, altrimenti, al donatario di limitare gli effetti dell’azione di revoca deteriorando la cosa in previsione del fatto ingiurioso che può legittimare la domanda di revoca;
c) perimento: si comprende che se questo è avvenuto per colpa del donatario, costui sarà tenuto a risponderne; se, invece, esso è dovuto a caso fortuito, occorre distinguere se il caso fortuito si è verificato prima della domanda giudiziale, nel qual caso nulla è dovuto dal donatario, oppure dopo la medesima, e qui è il caso ancora di precisare: se il perimento si fosse verificato quando la cosa era stata già consegnata (ad esempio, una casa distrutta dal terremoto), il donatario nulla deve; se, invece, non sarebbe perita (es.: il bestiame donato è perito per un’epidemia scoppiata nella stalla del donatario), il donatario risponde della cosa distrutta.