Questo articolo completa il sistema dell’invalidità della donazione compiuta da persone incapaci. Sancito nell’art.
774 il principio per cui coloro i quali non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni non possono donare, regolata nel successivo art.
775 l’ipotesi di una donazione fatta da chi non è capace d’intendere e di volere, il legislatore doveva occuparsi anche del caso in cui una
donazione fosse fatta
da persona che, non ancora dichiarata incapace nel momento in cui donava, fosse poi accertata tale.
Una disciplina di tale ipotesi è stata dal legislatore ristretta
solo alla donazione compiuta da chi in seguito è dichiarato inabilitato; nei confronti di colui che viene dichiarato interdetto valgono le norme dell’art.
427 del libro I. Il motivo della particolare regolamentazione va ricercato nella deroga che l’art. 776, primo comma, segna alla disposizione generale dell’art.
427; infatti, mentre per quest’ultimo possono, su istanza dell'inabilitato e dei suoi eredi ed aventi causa, essere annullati gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, sempre quando alla nomina sia seguita l'inabilitazione, per l’art. 776, invece, può essere annullata la donazione fatta dall’inabilitato
anteriormente alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, ma dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione; in altri termini, l’inizio di questo e la pronunzia della sentenza di inabilitazione segnano i due limiti di tempo durante il quale la legge pone l’annullabilità della donazione fatta dall’incapace.
Se questi, però, è tale a causa di
prodigalità, allora il primo limite fissato dal comma 2 all'inizio del processo d’inabilitazione si sposta di sei mesi indietro; il che è giustificato dal rilievo che molto spesso il fatto che fa emergere la necessità di far riabilitare il prodigo consiste proprio in una donazione e che perciò è giusto far sì che l'inabilitazione sopravvenuta produca la reintegrazione del patrimonio del prodigo, che altrimenti resterebbe irrimediabilmente pregiudicato.
Da chi può essere fatta valere l’annullabilità prevista dal comma 1? La legge non lo dice: è da ritenersi, perciò, che sia applicabile la disposizione del comma 2 dell’art.
427, che la accorda all’
inabilitato, ai suoi
eredi od
aventi causa; nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 776, è invece riservata l’impugnativa solo al curatore dell’inabilitato per prodigalità.
Anche qui, come per l’art.
775, nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario, troverà applicazione il comune principio
resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.