Nei rapporti con i terzi,
la revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno eventualmente acquistato sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda. È necessario, perciò, che il diritto si sia acquistato dal terzo prima che il donante trascriva la domanda giudiziale di revoca; è poi il caso di osservare che è richiesto da parte del terzo un acquisto nei modi di legge (non è però necessario che egli abbia anche trascritto il suo titolo d’acquisto); deve prescindersi da tale requisito, sia perché esso non è richiesto dall’articolo in esame, sia perché non ha alcuna influenza sulla validità dell’acquisto il fatto che il terzo abbia eseguito la trascrizione del suo atto di acquisto o non l’abbia eseguita.
Può avvenire che il donatario, prima della domanda di revoca, abbia
costituito sui beni immobili diritti reali, come servitù, uso, usufrutto, ipoteche; ora, poiché la salvezza di questi diritti arreca pregiudizio al donante, il donatario, sia di buona o mala fede, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore che quei diritti determinano ai beni donati; disposizione, questa del capoverso, che facilmente si giustifica per lo stesso principio per cui all’art.
807 comma 2 il donatario è tenuto alla
aestimatio delle cose alienate. Senza dubbio il donatario ha costituito il diritto di godimento o di garanzia su cosa propria, ma l’efficacia retroattiva della revoca fa venir meno il suo diritto e quindi obbliga a ripristinare la situazione patrimoniale del donante.