Legato per imposizione di obbligo
È il c.d. legato "obbligatorio" (di genere, di cosa altrui, di cosa parzialmente altrui, di prestazione obbligatoria).
L'espressione per damnationem trae origine dalla formula usata nell'attribuzione di tale lascito nel diritto romano: questo legato aveva, infatti, un marcato carattere di penalizzazione dell'erede (heres meus damnas esto dare). Già alla fine dell'età preclassica si attenuò notevolmente la concezione penalistica dell'obbligazione derivante dal legato, ma il suo oggetto doveva comunque essere una res suscettibile di costituire, a sua volta, oggetto di rapporti patrimoniali (ad esempio, non potevano essere lasciate in legato le res extra commercium).