(massima n. 2)
In tema di consorzi di urbanizzazione, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà — e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica — ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito. Ne consegue che la sopravvenuta volontà del consorziato di non far più parte del consorzio non può legittimamente fondare la pretesa dello stesso di recedere dal vincolo associativo e di non onorare le obbligazioni discendenti dal relativo patto consortile, dal cui sodalizio è possibile recedere solo attraverso la vendita della proprietà ricadente nel comprensorio stesso.