Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 9533 del 7 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di consorzi, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà, ovvero da una "obligatio propter rem" atipica, ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato, che è tenuto al pagamento degli oneri consortili non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito.

(massima n. 2)

In tema di consorzi di urbanizzazione, la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà — e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica — ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito. Ne consegue che la sopravvenuta volontà del consorziato di non far più parte del consorzio non può legittimamente fondare la pretesa dello stesso di recedere dal vincolo associativo e di non onorare le obbligazioni discendenti dal relativo patto consortile, dal cui sodalizio è possibile recedere solo attraverso la vendita della proprietà ricadente nel comprensorio stesso.

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