I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [2278](1), finché non siano pagati i creditori della società(2) o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie(3), nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [2263, 2267, 2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [1299, 2265, 2615].
Note
(1)
Il divieto non impedisce tuttavia di restituire ai soci eventuali beni conferiti in godimento alla società, ai sensi di quanto prescritto dall'art.
2281.
(2)
In sede di liquidazione, pur osservandosi che i liquidatori non sono tenuti al rispetto della
par condicio creditorum, si è osservato che suddetto principio fornisce un valido criterio cui improntare il pagamento dei creditori, la cui violazione può pertanto essere foriera di responsabilità per i liquidatori.
(3)
Le società semplici e quelle in nome collettivo si caratterizzano, salvo patto contrario, per l'illimitata responsabilità di tutti i soci; da ciò discende la legittimazione del liquidatore di chiedere agli stessi le somme necessarie per pagare i crediti sociali qualora le passività superino le attività.