Tale responsabilità riguarda l'esistenza materiale dei beni, sia in natura che crediti, e la loro libertà da vincoli ed oneri. La legge non obbliga i promotori a verificare la congruità della valutazione effettuata dal perito (tale obbligo grava sugli amministratori dopo la costituzione della società).
Sui promotori gravano i seguenti obblighi:
a) di controllare che sussista una relazione giurata di stima;
b) che il valore attribuito nella relazione relazione sia sufficiente ai fini dell'integrale copertura del valore nominale delle azioni;
c) che il bene ivi descritto corrisponda al conferimento;
d) che il conferimento esista, così come descritto nella relazione, fino al momento dell'immizzione in carica degli amministratori nominati dall'assemblea costituente.
L'ipotesi di cui al n. 3) configura una responsabilità precontrattuale.
L'ultimo comma è applicabile qualora sussista un
contratto di mandato.
Per quanto riguarda la
natura della responsabilità si ritiene che la responsabilità dei promotori
nei confronti della società sia
responsabilità contrattuale. Invece la responsabilità dei promotori
nei confronti dei terzi è responsabilità extracontrattuale.
Le azioni di responsabilità si prescrivono nel termine di 5 anni.