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Articolo 10 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

Dispositivo dell'art. 10 Legge fallimentare

(1) Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti (2) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (3), se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma (4).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Si intende, che deve essere stata emessa (anche se non depositata in cancelleria) la sentenza dichiarativa di fallimento.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese". Il legislatore ha, quindi, adeguato la norma.
(4) Comma modificato dal d.lgs. 169/2007.
Solo i creditori e il P.M. possono provare l'effettivo momento della cessazione dell'attività imprenditoriale: per il fallendo, invece, fa sempre fede ciò che risulta dal registro delle imprese.

Ratio Legis

La norma contempera l'esigenza di tutelare l'imprenditore da fallimenti temporalmente distanti dalla chiusura della sua attività commerciale e tutelare il creditore dandogli una finestra temporale limitata successiva alla cessazione dell'impresa per ottenerne comunque la dichiarazione di fallimento.

Massime relative all'art. 10 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 24968/2013

La previsione dell'art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 7181/2013

Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 10 legge fall., l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l'audizione dell'erede necessaria solo quando anch'egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria.

Cass. civ. n. 5655/2012

Il termine annuale, previsto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, nell'ipotesi della società cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione.

Cass. civ. n. 22547/2010

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal d.l.vo n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse.

Cass. civ. n. 8426/2010

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 c.c., introdotto dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese.

Cass. civ. n. 4865/2010

Il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, secondo comma, c.c., non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, il recesso non adeguatamente pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento al socio ai sensi dell'art. 147 della legge fall., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto. In particolare, non costituisce mezzo idoneo a portare il predetto recesso a conoscenza dei terzi il mero mutamento della ragione sociale della società di persone, con la eliminazione da essa del nome del socio receduto, potendo tale mutamento giustificarsi con altre ragioni.

Cass. civ. n. 4060/2010

In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

Cass. civ. n. 15924/2006

In caso di scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci, il fallimento della società (e del socio superstite) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 legge fallim., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Corte cost. sent. n. 319 del 2000), e non già dal verificarsi della causa di scioglimento, atteso che, per quanto le cause di scioglimento operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, verificatasi una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione.

Cass. civ. n. 17544/2003

A seguito della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte costituzionale, il termine annuale dalla cessazione dell'attività entro il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge fallimentare, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, decorre, per la dichiarazione di fallimento delle società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti che fanno capo alla società stessa, ma dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese. Ciò impone, allorché il motivo di censura attenga al profilo dell'avvenuta decorrenza del termine, la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio si uniformi alla pronuncia di incostituzionalità, compiendo l'accertamento in fatto, in precedenza omesso, in ordine al rispetto del prescritto limite temporale ai fini dell'assoggettabilità a fallimento.

Cass. civ. n. 4455/2001

Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 L. fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, il principio della effettività, alla cui stregua l'acquisizione della qualità di imprenditore commerciale è indissolubilmente collegata, al di là di ogni elemento nominalistico e formale, al concreto esercizio dell'attività di impresa, anche la dismissione di tale qualità- per quanto attiene all'imprenditore individuale, diversi criteri essendo accolti per le società - deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto viziata la decisione della Corte territoriale - che aveva respinto l'appello avverso la decisione di rigetto della opposizione alla dichiarazione di fallimento - nella parte in cui aveva desunto gli unici elementi significativi della continuazione dell'attività imprenditoriale oltre il termine di cui all'art. 10 L. fall. dal compimento degli adempimenti amministrativi relativi e conseguenti alla cancellazione dall'albo, negando apoditticamente rilevanza al dato oggettivo dell'assenza di registrazione fiscale di operazioni imponibili ai fini IVA nel periodo considerato).

Cass. civ. n. 13322/2000

L'estensione del fallimento della società commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile è ammissibile solo se operata entro il limite temporale di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale di cui agli artt. 10 ed 11 della legge fallimentare, realizzandosi, in caso contrario (e, cioè, nella ipotesi in cui si ritenesse legittima l'estensione del fallimento del socio anche oltre il predetto limite temporale, alla sola condizione che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte prima del suo recesso), una inaccettabile disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale cessato o defunto ed il socio illimitatamente responsabile di una società di persone. (Cfr. Corte Cost. 12 marzo 1999, n. 66).

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