(massima n. 1)
L'art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 Cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili.