(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
541 Per ciò che concerne i diritti del possessore in ordine alle somme erogate sulla cosa, il codice del 1865, equiparando il possessore di buona e di mala fede, attribuiva per le spese necessarie i1 rimborso integrale (
art. 1150 del c.c.) e per le utili la minor somma tra lo speso e il migliorato (art. 705), mentre negava ogni rimborso per le spese voluttuarie. A tale sistema ho sostituito un sistema più organico e razionale. Ho distinto, nell'art. 1150, le spese fatte per le riparazioni ordinarie, quelle fatte per le riparazioni straordinarie e quelle sostenute per i miglioramenti recati alla cosa. Quanto alle prime poiché esse costituiscono in un certo senso un onere inerenti al godimento della cosa, è ovvio che il possessore non può esigerne il rimborso che nel caso in cui sia tenuto alla restituzione dei frutti e limitatamente al tempo per il quale la restituzione sia dovuta; quanto alle seconde, è riconosciuto al possessore, così di buona come di mala fede, il diritto al rimborso integrale; quanto ai miglioramenti, è riconosciuto diritto a indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti stessi, ovvero nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, secondo che il possessore sia di buona o di mala fede. Nel progetto della Commissione Reale era inserita una di sposizione (art. 546), nella quale si riconosceva al possessori il diritto a indennità anche per le spese fatte per la liberazione della cosa da pegni, ipoteche o da oneri reali. La disposizione mi è sembrata superflua, giacché le liberazioni accennate, come la liberazione del fondo da servitù, possono anch'esse, per identità di ratio, ricondursi nell'ambito del secondo e del terzo comma dell'art. 1150. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede l'ipotesi che il possessore abbia fatto addizioni sulla cosa: per queste si applica la disciplina dettata dall'
art. 936 del c.c. per le opere fatte da un terzo con maseriali propri su suolo altrui. Per il caso però che le addizioni costituiscano miglioramento si riconosce al possessore di buona fede lo stesso diritto che gli è riconosciute per gli altri miglioramenti, è cioè il diritto a indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa. Ho creduto opportuno (
art. 1151 del c.c.) concedere al giudice la facoltà di disporre, su istanza de] rivendicante, che il pagamento delle indennità da questo dovute al possessore sia ratizzato. Possono esservi infatti dei casi in cui l'integrale e immediato pagamento riesca per il rivendicante particolarmente gravoso. A tutela dei diritti del possessore è però stabilito che il giudice, nel disporre il pagamento rateale, ordina la prestazione delle relative garanzie.