(massima n. 1)
Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchč agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilitā di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l'onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed č prova sufficiente dell'esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l'onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 , comma 2, c.c., nell'intraprendere e completare le procedure di ammortamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2015).