(massima n. 1)
La legittimazione all'opposizione al decreto di ammortamento compete unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali, dopo la pronunzia del decreto, possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo per far riconoscere l'inesistenza del titolo ammortizzato. In quest'ultima azione, la difficoltà dell'onere probatorio — consistente nella dimostrazione dell'inesistenza del titolo — non deriva da una particolare efficacia del decreto di ammortamento e non determina, quindi, un'ingiustificata limitazione della tutela degli emittenti-debitori dell'assegno.