(massima n. 1)
Nel caso in cui il traente giri (o sconti) una cambiale tratta non ancora accettata dal trattario, ha girata non comporta il trasferimento del credito verso il trattario (che richiede l'accettazione), né costituisce prova di una siffatta cessione, con la conseguenza che il giratario ha come unico debitore il girante.