(massima n. 1)
In materia cambiaria, per continuità delle girate si intende soltanto una serie formalmente continua di passaggi dello stesso titolo cartolare da un soggetto all'altro risultanti nelle forme prescritte dalla legge. Ne consegue che nel caso di circolazione della cambiale con girate in bianco, per la sussistenza del detto requisito è sufficiente che ad ogni firma segua altra firma, senza che i rapporti realmente intercorsi fra i vari firmatari possano assumere, rilevanza giuridica ai fini della tutela dei successivi prenditori ed, in particolare, dell'ultimo, cui non può essere opposto nulla che non attenga all'autenticità delle varie girate.