(massima n. 1)
Ai fini della continuitą della Serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o pił delle stesse siano invalide per falsitą della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore č sufficiente la sola apparente regolaritą delle singole girate.