(massima n. 1)
In caso di smarrimento o sottrazione di un titolo al portatore, il differimento della prestazione, in favore di chi abbia denunciato tale evento all'emittente, al termine della prescrizione del titolo medesimo, stabilito dall'art. 2006 c.c., è volto unicamente ad evitare che il debitore possa essere esposto alla duplice pretesa dell'originario proprietario del titolo e dell'eventuale suo legittimo possessore. Esso, pertanto, non opera quando non sussistano (nella specie, perché i titoli erano stati sorteggiati per il rimborso) i presupposti per l'ulteriore circolazione del titolo nel momento in cui il derubato chieda l'adempimento della obbligazione cartolare.