(massima n. 1)
Il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio, perfezionandosi il suo trasferimento con la sola consegna e determinando l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", l'anzidetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta "causa traditionis". Ne consegue che spetta al "tradens", il quale pretenda la restituzione della somma (o di parte di essa) portata dal libretto, fornire la prova della carenza , iniziale o sopravvenuta, della "causa traditionis". (Rigetta, App. Trieste, 12 Aprile 2003).