(massima n. 1)
La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, č liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 c.c., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attivitā necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilitā della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del de cuius comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore.