(massima n. 1)
Nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, č produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti.