(massima n. 1)
Con riguardo a fidejussione prestata per un'apertura di credito bancario, il recesso del fidejussore, ove consentito nel perdurare del rapporto principale, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo diventa efficace, nel senso che l'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell'accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive. D'altra parte, però, sull'obbligazione di garanzia così determinata non incidono le ulteriori rimesse dell'accreditato, le quali, stante l'unitarietà del rapporto, non possono essere considerate separatamente da prelevamenti, occorrendo aver riguardo, per determinare l'entità dell'obbligazione principale, al saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito; e solo se tale saldo sia inferiore a quello esistente al momento del recesso, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fidejussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941; comma primo; c.c. per cui la fidejussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.