(massima n. 1)
In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l'effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l'ulteriore prosecuzione dei rapporto di apertura del credito. Tuttavia, poiché l'obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell'obbligazione garantita (non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale — art. 1941, comma 1, c.c.) e diventa attuale quando questa, con l'estinzione del rapporto di credito viene definitivamente determinata ed è esigibile, l'intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l'ambito della garanzia, senza che — valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello tra banca e garante — le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio possano essere conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo.