Prima girata della nota di pegno
Anche il modo di effettuazione della girata è regolato dalle norme generali (art. 2009), e ciò sia per la fede che per la nota, fintanto che questa circola insieme alla prima: fino a questo momento, la nota di pegno è un mero documento accessorio della fede, avente la sola funzione negativa di attestare, con la sua presenza, che il diritto del possessore della fede di deposito è illimitato, in particolare che il diritto alla riconsegna e disposizione delle merci non è limitato dalla coesistenza di un diritto di pegno su di esse.
La nota di pegno acquista valore di vero e proprio titolo di credito, iniziando una circolazione autonoma, quando il possessore del doppio titolo, allo scopo di ottenere una sovvenzione garantita sulle merci depositate o di garantire un preesistente debito, stacca la nota dalla fede e la gira al creditore. È quindi chiaro che quest'atto, cioè la prima girata della sola nota di pegno, presenta della girata la sola veste esteriore, non essendoci altro modo di trasmissione dall'intestatario del doppio titolo al prenditore della nota come tale; ma costituisce, sostanzialmente, l'atto di emissione della nota come titolo di credito, rispetto al quale emittente ed obbligato principale è l'autore della girata, prenditore il giratario.
Anche la prima girata della sola nota di pegno soggiace alle regole generali sulla girata, salvo per quanto attiene all'effetto di garanzia e l'esigenza di portare, oltre la sottoscrizione del girante, la data e il nome del giratario (che può mancare: girata in bianco), anche l'indicazione dell'ammontare e della scadenza del credito garantito, e di essere trascritta sulla fede di deposito e sottoscritta dal giratario. La prima indicazione assolve allo scopo di determinare fino a concorrenza di quale importo le merci siano pignorate: la seconda, a quello di stabilire in qual momento il creditore pignoratizio potrà procedere alla vendita delle merci medesime; la trascrizione sulla fede di deposito, allo scopo di rendere edotto dell'esistenza ed entità del vincolo pignoratizio ogni successivo acquirente della fede e il magazzino: così il primo potrà dedurre dal prezzo dell'acquisto delle merci (ottenuto con la girata) l'importo dovuto al creditore pignoratizio, e il secondo non restituirà le merci, se non previa soddisfazione del credito garantito.
Pertanto nessuna di queste formalità è essenziale, poiché alla loro mancanza supplisce la legge, senza far venir meno gli effetti propri del possesso della nota di pegno. Mancando l'indicazione della scadenza, la nota sarà pagabile a vista in virtù del principio generale di cui all'articolo 1183 del codice, e dell'applicazione che ne fa l'art. 2 della legge cambiaria. Mancando l'indicazione dell'ammontare del credito garantito, l'art. 1794 dispone che si intenda vincolato, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate, in altri termini che non si possa far valere, in via d'eccezione nei suoi confronti, l'inferiorità del debito effettivo. Aggiunge la disposizione in esame che, in tal caso, colui che ha pagato una somma non dovuta (corrispondente alla differenza tra il valore delle merci e il debito effettivo) ha azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di malafede della nota di pegno, cioè del primo giratario e di ogni successivo possessore sciente della minor misura del debito effettivo.
Non v'è alcuna disposizione per l'ipotesi di mancata trascrizione della girata o dei suoi estremi (ammontare del credito) sulla fede, o di mancata sottoscrizione del giratario. Deve ritenersi (arg. artt. 1794 cpv. e 1795) che il possessore della fede non abbia diritto alla restituzione delle merci se non previo deposito dell'intero valore di esse; e che egli quindi non potrà, vendendo la merce, riscuotere la differenza tra il valore globale e quello del pegno: del danno eventuale saranno responsabili il primo girante (emittente) ed il primo giratario della nota, soltanto quest'ultimo ove si tratti di mancata sottoscrizione.
Nel caso, infine, di divergenza fra il valore per lui fu emessa la nota di pegno e quello trascritto sulla fede, il possessore di questa dovrà subire di fronte a qualunque possessore della nota gli effetti del diritto di pegno, quale risulta costituito secondo il tenore della girata scritta sulla nota stessa; ma avrà diritto di rivalersi sul primo giratario della nota, che sottoscrisse sulla fede una trascrizione della girata non conforme all'originale ed inoltre, anche sull'emittente della nota, che deve considerarsi legalmente tenuto a non trasmettere la nota prima della regolare trascrizione.
Debbono ritenersi ammissibili anche la girata per procura e la girata in garanzia della nota di pegno, per quanto quest'ultima dia luogo a delicati problemi dommatici e pratici.
Le considerazioni svolte valgono anche nel caso in cui, dopo una prima emissione e circolazione della nota, questa, a seguito di pagamento del credito, si sia ricongiunta alla fede di deposito, ed il possessore proceda a nuova emissione per procurarsi una sovvenzione, dando inizio ad una nuova circolazione della nota.
Viceversa non sembra possibile valida costituzione di pegno, senza materiale trasmissione della nota, in favore del possessore del doppio titolo che, in relazione ad una vendita delle merci, giri la fede ma trattenga la nota a garanzia del pagamento del prezzo della vendita: è vero che il diritto di pegno nei confronti del magazzino potrebbe esercitarsi ugualmente, ma come farebbero i successivi possessori della nota a sapere chi è l'emittente-debitore?