Diritto del mediatore in caso di condizione sospensiva o risolutiva, in caso di annullamento, rescissione, o risoluzione, del contratto principale
L'articolo prevede espressamente tre ipotesi: 1) che il contratto principale sia sottoposto a condizione sospensiva; 2) che sia sottoposto a condizione risolutiva; 3) che sia annullabile o rescindibile.
Nel caso di condizione sospensiva la legge dispone che il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui la condizione si verifica. Si pone così in rilievo come, per la perfezione del diritto del mediatore, è necessario non soltanto che il contratto principale sia stato concluso nelle forme richieste; ma altresì che abbia acquistato piena efficacia giuridica. Questo punto era già pacifico nella dottrina. Non lo era invece l'altro riguardante la condizione risolutiva, giacché era prevalente l'opinione che, venendo meno, con effetto retroattivo il contratto, il mediatore dovesse restituire la provvigione già conseguita. L'opinione contraria era invece sostenuta dal Bolaffio per il motivo che la presenza della condizione risolutiva non impedisce intanto che il contratto raggiunga subito una compiuta efficienza, perfezionando, in tal maniera, il diritto a favore dell'intermediario: diritto che, una volta acquisito legittimamente, non può più in seguito subire modificazione o menomazione.
Questo è appunto il principio accolto nel codice in vigore; nel sistema del quale trova migliore rispondenza, data l'attenuata efficacia retroattiva, che, in certi casi, è stata ammessa quando si verifica la condizione (art. 1360 cod. civ.).
Trattamento analogo a quello della condizione risolutiva la dottrina prevalente riteneva applicabile nell'ipotesi dell'annullabilità del contratto principale. Nell'articolo che si commenta, invece, si è accolto il principio, estendendolo al caso di rescissione del contratto, limitatamente al caso in cui il mediatore non fosse a conoscenza della causa di invalidità. Forse, da un punto di vista strettamente logico la disposizione può apparire non perfettamente coerente con l'altra riguardante la condizione risolutiva, perché, anche riguardo a questa, può darsi che il mediatore ne conosca l'esistenza, e, tuttavia, non rimane colpito dalle conseguenze. Ma probabilmente, quando si tratta di contratto annullabile o rescindibile, la disposizione anzidetta è stata introdotta come sanzione per il mediatore, allorché persista nel prestare la propria opera per lucrare il compenso, pur sapendo che il contratto principale si sarebbe stipulato con un vizio d'origine.