(massima n. 1)
A norma dell'ultimo capoverso dell'art. 1757 c.c. la provvigione spetta al mediatore anche in caso di contratto annullabile per una qualsiasi ragione, ma in tal caso condizione imprescindibile del diritto del mediatore č che egli non sia a conoscenza della causa di invaliditā e di annullabilitā del negozio.