(massima n. 1)
La girata della polizza di carico (risultante, nella specie, sottoscritta da un agente del caricatore) non può costituire valido equipollente della sottoscrizione del contratto, in quanto la firma per girata, valendo a trasferire ad un altro soggetto i diritti nascenti dal contratto secondo la legge propria della circolazione del titolo, ha funzione del tutto diversa e autonoma rispetto alla firma del contratto, la quale vale a riferire al sottoscrivente il contenuto del negozio e i diritti da esso nascenti.