Diritto di contrordine
Non sono richieste particolari forme o condizioni per l'esercizio del diritto di contrordine. Solo per il caso che sia stato rilasciato il duplicato della lettera di vettura, o la ricevuta di carico, le variazioni devono essere annotate sul documento, esibito dal mittente e sottoscritte dal vettore, con l'effetto di limitare in materia la prova testimoniale (art. 2725).
L'ultimo comma dell'art. 1685 coordina il diritto di disposizione del mittente col diritto del destinatario alla riconsegna, previsto dall'art. 1689, statuendo che il diritto del primo cessa nello stesso momento in cui sorge il diritto del secondo. Naturalmente se è stato rilasciato dal vettore un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico « all'ordine », il diritto di disposizione spetta al legittimo possessore del documento, come tale, a norma dell'art. 1691.
Diritti sulle cose viaggianti estranei al contratto di trasporto
La disciplina del diritto di contrordine serve esclusivamente gli scopi dell'operazione di trasporto. Gli altri rapporti intercorrenti tra mittente e destinatario (vendita, commissione, ecc.), seguono la loro sorte secondo il diritto comune. Solo dove per l'esercizio di un diritto si richiede il possesso della cosa (es. privilegio per i crediti del mandatario verso il mandante, art. 2761), tale diritto non potrà essere fatto valere sulle cose viaggianti se non da colui che abbia, a norma dell'articolo 1685 o dell'art. 1691, il diritto di disponibilità sulle cose stesse (possesso mediato attraverso il vettore detentore immediato).
Per analoghe ragioni il diritto di disponibilità sulle cose viaggianti spettante al mittente o al destinatario, secondo la legge del trasporto, non impedisce che i terzi — aventi un diritto reale sulle cose oppure i creditori del proprietario delle cose stesse — possano fare valere i loro diritti secondo il diritto comune. In tale caso il vettore, terzo detentore delle cose, dovrà subire gli atti esecutivi o cautelari esperiti dagli aventi diritto sulle cose viaggianti, salvo il suo diritto agli eventuali danni verso il mittente o il destinatario avente di fronte a lui la disponibilità delle cose stesse.