(massima n. 1)
Qualora il vettore assuma con il mittente — a tutela di uno specifico interesse dello stesso, antagonistico rispetto a quello del destinatario una particolare obbligazione, diversa ed autonoma rispetto a quelle derivanti dal contratto di trasporto, ancorché con questo funzionalmente collegata, essa non può considerarsi trasferita al destinatario a seguito dell'emissione e della girata della polizza di carico, ma permane a vantaggio del mittente che, di conseguenza, è legittimato ad agire per il risarcimento del danno sofferto per l'inesatto adempimento dell'obbligazione medesima da parte del vettore.