Lettera di vettura
Secondo una consolidata pratica commerciale, il vettore al momento di ricevere in consegna la merce da trasportare suole farsi rilasciare dal mittente una lettera di accompagnamento del carico da rilasciare al destinatario, in modo da consentire a questo di identificare la provenienza della merce, la sua qualità e quantità. Richiedendo il mittente un duplicato della lettera di vettura con la firma del vettore questo duplicato può tenere il posto della ricevuta di carico, quando il mittente non preferisca avere come ricevuta del carico un documento separato, sul tipo della polizza di carico marittima.
Il codice di commercio (articoli 389, 390, 392) aveva codificato l'uso della lettera di vettura anche con funzione di ricevuta di carico, non invece quello della ricevuta di carico, come documento autonomo (prevista invece dal codice di commercio germanico). Nello stesso senso si è sviluppata la legislazione ferroviaria, la quale anzi ha fatto della lettera di vettura un elemento formale del contratto di trasporto. Nella nuova prassi dei trasporti automobilistici di merci, però, la ricevuta di carico ha riacquistato modernità, essendo preferita per la sua semplicità al meccanismo della lettera di vettura e del suo duplicato. Il codice civile del '42 si è adeguato alla nuova situazione di cose prevedendo tra i documenti tipici del contratto di trasporto sia la lettera di vettura, sia la ricevuta di carico.
La disciplina della lettera di vettura è sostanzialmente conforme a quella data dal codice di commercio. La lettera di vettura non è un documento probatorio necessario del contratto, ma il suo rilascio è obbligatorio per il mittente se richiesto dal vettore, e il rilascio del duplicato è obbligatorio per il vettore se richiesto dal mittente. Secondo le nuove disposizioni in tema di prova testimoniale, in difetto di lettera di vettura non è esclusa la prova testimoniale, nei limiti in cui il nuovo codice la ammette, ma, se la lettera di vettura è rilasciata, la prova testimoniale è limitata a norma dell'art. 2725.
Ciò vale non solo nei rapporti tra il vettore e il mittente, ma anche nei rapporti tra il vettore e il destinatario, terzo beneficiario del contratto.
Duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico
Il duplicato della lettera di vettura sottoscritto dal vettore, e in sua sostituzione la ricevuta di carico, che ha eguale contenuto, è essenzialmente il documento probatorio dell'avvenuta consegna delle cose al vettore e dell'obbligo assunto dal vettore di riconsegnarle a destinazione.
Ma il legislatore del 1942 ha conferito al duplicato della lettera di vettura (e alla ricevuta di carico) anche un'altra importante funzione in conformità di quanto già disponeva la legge ferroviaria, subordinando alla esibizione di tale documento, quando sia rilasciato, la legittimazione del mittente a disporre delle cose durante il viaggio e imponendo che le nuove disposizioni date dal mittente al vettore siano annotate sul documento stesso (art. 1685). Con ciò la legge intende proteggere il destinatario, che abbia negoziato la merce col mittente, e in relazione a ciò abbia ricevuto il duplicato della lettera di vettura (o la ricevuta di carico), contro il pericolo che il mittente negozi successivamente con altri la stessa merce, mutandone destinazione. Ciò non significa che il diritto di disporre della merce passi al destinatario, in possesso del duplicato o della ricevuta di carico, prima che la merce sia arrivata a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbe dovuta arrivare (art. 1689); ma l'esercizio di tale diritto di disposizione resta precluso al mittente, dal momento che egli abbia trasferito il documento al destinatario.
Infine il codice offre il mezzo di adoperare il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico come strumenti di circolazione delle merci durante il viaggio, in quanto ammette che tali documenti possono assumere la funzione di titoli rappresentativi della merce viaggiante con la clausola « all'ordine ». In questo caso i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore (diritto di disponibilità durante il viaggio, diritto alla riconsegna a destinazione) non spettano più né al mittente come tale, né al destinatario come tale, ma spettano solo al legittimo possessore del titolo, secondo il tenore del titolo, e si trasmettono attraverso il trasferimento del titolo mediante girata (art. 1691), secondo le norme generali dei titoli rappresentativi delle merci all'ordine (art. 1996), però senza garanzia del girante (art. 2012).