(massima n. 1)
Nel trasporto marittimo di cose a carico totale o parziale, il giratario della polizza di carico può agire per il risarcimento dei danni da mancata consegna della merce convenendo in giudizio l'armatore-vettore risultante dalla polizza e quest'ultimo non può negare la sua responsabilità attribuendola al vettore indicato nel contratto di trasporto.